STATUTO FEDERESULI


FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI

STATUTO

(approvato dal Consiglio Federale il 02 ottobre 2014)

Art. 1) – COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione “Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati”.

L’Associazione ha oggi sede a Trieste in Via Milano n. 22.

L’Associazione potrà dotarsi di sedi secondarie, amministrative o di archiviazione documentale, su tutto il territorio Italiano sulla base delle proprie necessità operative.

L’Associazione è apartitica, senza scopo di lucro e di durata illimitata.

Ne fanno parte le Associazioni degli Esuli che condividono il presente Statuto. “Norma transitoria”:

vi si riconoscono oggi l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il Libero Comune di Fiume in Esilio, l’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune di Zara in Esilio, l’Associazione delle Comunità Istriane ed il Libero Comune di Pola in Esilio.

Art. 2) – FINALITA’

Obiettivo essenziale della Federazione è la perpetuazione della identità culturale e storica delle Comunità istriane, fiumane e dalmate, quali si sono formate nella Venezia Giulia e in Dalmazia attraverso la civiltà romano-veneta e italiana.

Essa si riconosce indissolubilmente legata alla Nazione italiana.

La Federazione provvede a tutelare i vitali interessi morali e materiali delle Comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati e loro discendenti.

A tale scopo la Federazione si propone di elaborare e gestire in comune le linee politiche d’azione sugli argomenti che riguardano l’intera Comunità degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati e su tutte le questioni che le Associazioni componenti decidono di affrontare insieme.

Art. 3) – RAPPORTI TRA LA FEDERAZIONE E LE ASSOCIAZIONI FEDERATE

Le Associazioni Federate conservano la loro piena autonomia programmatica ed organizzativa per la trattazione ed il conseguimento degli obiettivi previsti dai rispettivi statuti, coordinandoli con l’attività della Federazione.

Esse sono impegnate a pubblicare sui rispettivi organi di stampa ed a diffondere tra i loro soci ed aderenti gli atti e i documenti della Federazione.

Art. 4) – GLI ORGANI

Gli organi della Federazione sono:

  • il Consiglio Federale;
  • l’Esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Art. 5) – IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è composto da quattro membri per ciascuna Associazione Federata più il Presidente; essi sono designati dalle singole Associazioni Federate in forma scritta ogniqualvolta il Consiglio Federale si riunisce o sono comunicati dal Presidente dell’Associazione federata all’inizio del Consiglio medesimo.

Ai componenti il Consiglio Federale non spetta alcun compenso, ad essi saranno riconosciute le sole eventuali spese viaggio per la partecipazione alle adunanze, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Il Consiglio Federale elegge il Presidente.

Nel caso in cui il Presidente venga eletto tra i non componenti il Consiglio Federale, l’elezione deve avvenire all’unanimità.

Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto finanziario e del Bilancio finanziario di previsione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora se ne ravvisi la necessità.

La convocazione è inviata dal Presidente di norma con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento a ciascun socio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. In caso di urgenza almeno tre giorni prima con le stesse modalità.

Se almeno due Associazioni ne fanno richiesta in forma scritta, il Presidente provvede a convocare il Consiglio Federale in seduta Straordinaria.

Il Consiglio Federale sceglie gli argomenti sui quali impegnare la Federazione; decide le linee da adottare ed i criteri generali per la loro esecuzione.

Le deliberazioni del Consiglio Federale sono valide se in esso vi sono rappresentate almeno tre Associazioni federate ed a condizione che il voto sia espresso con la maggioranza della metà più uno dei consiglieri presenti.

L’eventuale ammissione a socio della Federazione di altre Associazioni è deliberata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente della Federazione parteciperà sempre alle votazioni dal Consiglio Federale, ad eccezione di quella di nomina del Presidente, dove parteciperà nei limiti dei quattro membri indicati dalle Associazioni Federate, se indicato.

Nella seduta di insediamento presiede il membro più anziano di età.

Saranno valide anche le riunioni del Consiglio Federale tenute per televideo conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione. La riunione dovrà intendersi effettuata nel luogo ove si trova il Presidente.

Art. 6) – L’ESECUTIVO

L’Esecutivo è formato da cinque membri, uno per ogni associazione federata più il Presidente che elegge nel suo ambito uno o più Vicepresidenti, di cui uno è il vicario.

Fa parte dell’Esecutivo, con il compito di coordinarne l’attività, il Segretario Generale, il quale viene nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale anche al di fuori del Consiglio stesso e senza diritto di voto.

Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Federale e di gestire l’azione della Federazione.

Ai componenti l’Esecutivo e al Segretario Generale non spetta alcun compenso, ad essi saranno riconosciute le eventuali spese viaggio per la partecipazione alle adunanze, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Le deliberazioni dell’Esecutivo possono essere assunte con la presenza di almeno tre dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono valide le deliberazioni adottate su argomenti non indicati nell’ordine del giorno, fatta salva la deliberazione assunta con la presenza di tutti i membri dell’Esecutivo con diritto di voto.

Saranno valide anche le riunioni dell’Esecutivo tenute per televideo conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione. La riunione dovrà intendersi effettuata nel luogo ove si trova il Presidente.

Art. 7) – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione viene eletto dal Consiglio Federale e presiede l’Esecutivo.

Rappresenta legalmente la Federazione, coordina le attività della stessa, ne attua le decisioni e vigila sull’esecuzione delle medesime.

Il Presidente convoca con apposito ordine del giorno, il Consiglio Federale, che presiede. La convocazione è inviata dal Presidente di norma con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento a ciascun socio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. In caso di urgenza almeno tre giorni prima con le stesse modalità.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente vicario o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età.

Art. 8) – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo dell’Associazione e potrà essere nominato dal Consiglio Federale quando lo riterrà opportuno, per obbligo di legge o per obbligo di particolari convenzioni che la Federazione adotterà, ed opererà nei limiti della convenzione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente, salvo diverse disposizioni adottate nella eventuale convenzione.

Nel caso di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti per obbligo di particolari convenzioni adottate, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi ad essi attribuiti, avverranno con le modalità e nei termini previsti nella convenzione stessa.

Art. 9) – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio è composto da quattro membri nominati rispettivamente uno per Associazione Federata e ratificati dal Consiglio Federale nella prima seduta utile.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie, sollevate dalle Associazioni, che possono insorgere nella Federazione.

Art. 10) – DURATA, SCADENZA, REVOCA, SOSTITUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Federale e l’Esecutivo non hanno scadenza.

Il Presidente, il Vicepresidente (o i Vicepresidenti) durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Presidente viene eletto tra i rappresentanti le  Associazioni federate in Consiglio Federale.

Le cariche sociali possono essere revocate in qualsiasi momento dagli Organi cui compete l’elezione o la nomina; gli stessi Organi provvedono alle sostituzioni che per qualsiasi motivo si rendessero necessarie.

Art. 11) – QUOTE SOCIALI E PATRIMONIO

Le Associazioni aderenti versano un contributo annuale alla Federazione, la cui misura viene stabilita annualmente dal Consiglio  Federale.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. contributi versati dagli enti fondatori e terzi;
  2. contributi di enti pubblici e privati;
  3. ogni altra entrata.

Art 12) – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dal Consiglio Federale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, con la nomina di due o più liquidatori.

Eseguita la liquidazione, il residuo sarà devoluto ad altre associazioni o altre persone giuridiche aventi fini analoghi.

Art 13) – NORME FINALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 D.P.R. 917/1986 l’Associazione adotta e rispetta le seguenti clausole:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.